di Sarah Ungaro
[toggle Title=”T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza n. 1942 dell’11 luglio 2012
T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, sentenza n. 1019 del 24 maggio 2012″]La prima sentenza ha annullato un provvedimento di esclusione dalla procedura di gara pubblica gestita per il tramite di una piattaforma informatica, in quanto la stessa non garantiva né il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma, né l’inalterabilità delle registrazioni (log) di sistema. La seconda sentenza ha sancito l’obbligatorietà della sottoscrizione dell’offerta con firma digitale in caso di gare telematiche.[/toggle]
[dropcaps style=”fancy”]L[/dropcaps]e specifiche tecniche delle piattaforme informatiche predisposte per la gestione delle procedure di gara indette dalle pubbliche amministrazioni sono state oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali che hanno posto in evidenza i requisiti per assicurare qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità a quei flussi informativi telematici che integrano il procedimento di presentazione della documentazione informatica richiesta per tali gare.
In tema, una recente sentenza del TAR Lombardia (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, Sentenza n. 1942 dell’11 luglio 2012) ha annullato un provvedimento di esclusione dalla procedura di gara pubblica gestita per il tramite di una piattaforma informatica, in quanto la stessa non garantiva né il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma, né l’inalterabilità delle registrazioni (log) di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.
Nello specifico, la procedura di gara pubblica in cui la vicenda in oggetto aveva avuto origine era gestita per il tramite della piattaforma informatica “SinTel”, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 163 del 2006 e dal D.P.R. n. 101 del 2002.
In particolare, la stazione appaltante aveva escluso dalla gara per la fornitura di materiale sanitario la società ricorrente, motivando tale provvedimento in quanto, all’atto della presentazione dell’offerta in via elettronica, la stessa avrebbe sottoscritto e immesso nel sistema un documento vuoto, ossia un file di dimensioni pari a 0 kb e privo dei contenuti richiesti, in luogo della dichiarazione di offerta economica. Conseguentemente, la ricorrente aveva contestato in fatto la predetta circostanza, affermando di aver invece regolarmente compilato e inoltrato in via informatica il file contenente l’offerta economica.
Al fine di dirimere la controversia, dunque, occorreva procedere all’accertamento in merito alle caratteristiche del file inviato dalla società ricorrente e, in particolare, se questo fosse stato un file vuoto o se, al contrario, lo stesso documento avesse presentato i contenuti richiesti, regolarmente compilati e sottoscritti.
In proposito, in base agli accertamenti istruttori disposti, era stato appurato che, non essendo il file in questione marcato temporalmente, ogni riferimento a data e ora sarebbe stato inattendibile, né utile a dirimere la verifica. Inoltre, il sistema informatico della piattaforma non consentiva né la tracciabilità delle operazioni, né l’inalterabilità delle registrazioni, e ciò a causa di una determinata scelta progettuale della stessa architettura informatica. Alla stregua di tali rilievi, dunque, risultava impossibile ricostruire esattamente gli eventi occorsi, e in particolare definire in quale punto preciso del processo il documento depositato dalla ricorrente fosse stato corrotto, e cioè se in fase di trasmissione o nell’elaborazione della ricezione.
…continua su EDICOLeA
[fancy_heading style=”style2″ size=”small”]Altri articoli di Sarah Ungaro[/fancy_heading]
- L’IN-HOUSE PROVIDING AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE: IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO -
di Sarah Ungaro e Saveria Coronese (N. I_MMXV)
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 22 ottobre 2014 e del 17 dicembre 2014 - Parere del 30/01/2015. Il quesito ha ad oggetto la possibilità di affidamento “in house” di prestazioni di servizio nel campo dell’informatica per il sistema universitario, della ricerca e scolastico, da parte del MIUR in via diretta al CINECA Consorzio Interuniversitario. Il CINECA, in cui sono consorziati, oltre al Ministero richiedente, sessantanove università e due Enti pubblici di ricerca, essenzialmente realizza sistemi gestionali e servizi a sostegno delle università e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. - PCT: DEROGA PER L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE SUL DOCUMENTO INFORMATICO -
di Andrea Lisi e Sarah Ungaro (N. I_MMXV)
Il Consiglio Nazionale Forense ha richiesto, con lettera del 30 gennaio 2015 al Ministero della Giustizia, di escludere il Processo Telematico e il regime delle notifiche a mezzo PEC non solo dall’ambito di applicazione delle nuove Regole tecniche sul documento informatico, emanate con il DPCM 13 novembre 2014, ma addirittura dal Codice dell’Amministrazione Digitale. - APPUNTI IN TEMA DI CONDIVISIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO E OPEN DATA -
di Sarah Ungaro e Saveria Coronese - LE NUOVE REGOLE SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI FINI DEGLI OBBLIGHI FISCALI -
di Sarah Ungaro - PROCESSO TELEMATICO: LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 -
di Sarah Ungaro - ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA ALCUNE COMUNICAZIONI TRA COMUNI - di Andrea Lisi e Sarah Ungaro ( n.I_MMXIV )
- ASSEGNO ELETTRONICO: PARERE POSITIVO DEL CONSIGLIO DI STATO - di Sarah Ungaro ( n.I_MMXIV )
- IL DL 69/2013 E IL FUTURO DELL’AGENDA DIGITALE - di Sarah Ungaro ( n.III_MMXIII )