di Simonetta Zingarelli
[toggle Title=”Agenzia per l’Italia Digitale – Determinazione Commissariale n. 126 del 24 luglio 2013″]L’Agenzia per l’Italia Digitale ha provveduto ad aggiornare le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni” in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 58 del CAD, adottando la nuova versione 2.0 di giugno 2013 che sostituisce integralmente la precedente. Per le convenzioni redatte conformemente alle Linee guida non è più necessario richiedere il parere del Garante della Privacy, anche laddove la convenzione abbia per oggetto l’accesso a dati personali. Dopo il parere favorevole espresso dal Garante nella seduta del 4 luglio 2013, le Linee guida sono state adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Determinazione Commissariale n. 126 del 24 luglio 2013.[/toggle]
[dropcaps style=”fancy”]I[/dropcaps]n linea con la particolare attenzione riservata ultimamente alla digitalizzazione delle PA con l’obiettivo di snellire le spesso macchinose procedure amministrative, nel giugno del 2013 sono state pubblicate le nuove “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”. In effetti, la disponibilità e la fruibilità dei dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni è una tematica molto importante sia per il legislatore che per la cittadinanza, poiché incide sull’efficienza dei servizi forniti dalle PA a cittadini e imprese, importanza ravvisabile anche da una lettura sistematica del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/05).
Prima di passare all’esame delle Linee Guida è necessaria, quindi, qualche premessa relativamente al contesto normativo in cui “le stesse sono state emanate”, sulla base di quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale, ai sensi degli articoli 50 e 58. In particolare, l’art. 50 prevede che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”.
I dati delle PA sono resi accessibili e fruibili quando l’utilizzo degli stessi è necessario per fini istituzionali dell’Ente che li richiede e comunque sempre nei limiti di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali e il rispetto delle specifiche norme relative al settore pubblico.
L’articolo 58, comma 2 del CAD, come modificato dal D.Lgs. 235/10, prevede ancor più specificamente che “ai sensi dell’articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”(1).
Inoltre, il comma 3 dell’art. 58, sempre introdotto dal D.Lgs. 235/10, prevede che l’AgID monitori e verifichi che le PA diano applicazione alla norma e di conseguenza riferisca annualmente al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche l’effettivo rispetto della norma. Qualora ciò non avvenga sarà lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri – in base all’art. 58, comma 3 bis – a prevedere un termine entro il quale le amministrazioni interessate debbano stipulare tali convenzioni: In effetti, “decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni”. È stata dunque introdotta dal legislatore una forma di controllo prima inesistente.
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