di Andrea Lisi e Sarah Ungaro
[toggle Title=”Ministero dell’Interno – Decreto del 12 febbraio 2014″]Gli atti e i documenti tra comuni in materia elettorale, di stato civile e anagrafe, ma anche le comunicazioni inviate ai comuni dai notai relative alle convenzioni matrimoniali dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica. Lo stabilisce un decreto proposto dal Ministro dell’Interno, firmato il 12 febbraio 2014, in qualità di concertante, dal titolare della Pubblica Amministrazione e Semplificazione Gianpiero D’Alia. Il decreto dà attuazione alle norme previste dal decreto legge Semplifica Italia, in conformità con quanto previsto dal CAD: le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni in questi ambiti dovranno essere effettuate solo in cooperazione applicativa o mediante PEC.[/toggle]
[dropcaps style=”fancy”]I[/dropcaps]l 12 febbraio 2014 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno sulle Modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali(1), in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35(2).
C’è da chiedersi però se il suo contenuto sia davvero una novità.
In effetti, la portata innovativa del Decreto ministeriale 12 febbraio 2014 risulta circoscritta alla previsione di un modello di tracciato di file XML – allegato al provvedimento – che dovrà obbligatoriamente sostituire (a partire dal 1° gennaio 2015) gli atti e i documenti previsti dal DPR 20 marzo 1967 per quanto riguarda le comunicazioni tra Comuni in materia di elettorato attivo e per la revisione delle liste elettorali.
Infatti, i quattro articoli di cui si compone tale decreto si limitano tutti a rinviare espressamente all’art. 47(3) del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82/2005), il quale già prevede che:
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax(4);
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Dalla lettura dell’art. 47 del Decreto Legislativo 82/2005 appare chiaro, dunque, come le norme contemplate dal Decreto ministeriale 12 febbraio 2014 fossero nella sostanza già vigenti, poiché già previste dal Codice dell’Amministrazione digitale.
A ben vedere, tuttavia, l’art. 4 del Decreto ministeriale in commento – in materia di comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni – si pone, anzi, in contrasto con l’art. 47 del Codice dell’Amministrazione digitale, in quanto finisce per avere una portata riduttiva sul novero delle possibilità di effettuare le menzionate comunicazioni e trasmissioni esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, prescrivendo che gli atti trasmessi siano firmati digitalmente per attestarne la conformità all’originale(5).
In tal senso, dunque, l’art. 4 del Decreto 12 febbraio 2014 risulterebbe in contrasto con l’art. 6 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5(6) (quindi con la fonte di rango primario in attuazione del quale lo stesso è stato emanato), poiché quest’ultimo rinvia alle disposizioni del CAD per le modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni senza prevedere nessuna esclusione o disciplina particolare per quanto riguarda le comunicazioni inviate ai Comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio (ai sensi dell’articolo 162 del Codice civile).
… continua su EDICOLeA
[fancy_heading style=”style2″ size=”small”]Altri articoli di Andrea Lisi[/fancy_heading]
- PCT: DEROGA PER L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE SUL DOCUMENTO INFORMATICO -
di Andrea Lisi e Sarah Ungaro (N. I_MMXV)
Il Consiglio Nazionale Forense ha richiesto, con lettera del 30 gennaio 2015 al Ministero della Giustizia, di escludere il Processo Telematico e il regime delle notifiche a mezzo PEC non solo dall’ambito di applicazione delle nuove Regole tecniche sul documento informatico, emanate con il DPCM 13 novembre 2014, ma addirittura dal Codice dell’Amministrazione Digitale. - Editoriale – Documentare in digitale -
di Andrea Lisi (N. I_MMXV)
Le attuali definizioni normative di documento informatico e documento digitale andrebbero messe in discussione, cercando di favorire un approccio che ricomprenda anche una valutazione terminologica di base sui concetti di dato, informazione e documento, spesso utilizzati impropriamente dal legislatore, anche come sinonimi intercambiabili. - Editoriale – Ben vengano i Digital champion ma aspettiamo con ansia i Digital manager -
di Andrea Lisi e Silvia Riezzo
Con grande clamore mediatico è stata annunciata qualche settimana fa l’“investitura” di circa 8.000 Digital Champion sul territorio italiano, dirette emanazioni locali del Digital Champion nazionale, Riccardo Luna, e dei suoi collaboratori nella diffusione del “verbo digitale” . - Editoriale – Open data della PA: un patrimonio di opportunità e i suoi possibili rischi -
di Andrea Lisi e Silvia Riezzo - Editoriale – Social media, fobia dello spam e difesa della privacy: orientiamoci con giudizio -
di Andrea Lisi e Silvia Riezzo - Editoriale: La diffusione delle nuove tecnologie tra i professionisti - di Andrea Lisi ( n.I_MMXIV )
- IL PERCORSO ACCIDENTATO DELL’AVCPASS E IL PROLIFERARE DELLE PEC - di Andrea Lisi e Simonetta Zingarelli ( n.IV_MMXIII )
- Editoriale: Al bando le norme fantasma per l’attuazione dell’Agenda Digitale - di Andrea Lisi ( n.IV_MMXIII )
- Editoriale: Per un lieto finale è tutta questione di tempismo - di Andrea Lisi e Silvia Riezzo ( n.III_MMXIII )
[fancy_heading style=”style2″ size=”small”]Altri articoli di Sarah Ungaro[/fancy_heading]
- L’IN-HOUSE PROVIDING AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE: IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO -
di Sarah Ungaro e Saveria Coronese (N. I_MMXV)
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 22 ottobre 2014 e del 17 dicembre 2014 - Parere del 30/01/2015. Il quesito ha ad oggetto la possibilità di affidamento “in house” di prestazioni di servizio nel campo dell’informatica per il sistema universitario, della ricerca e scolastico, da parte del MIUR in via diretta al CINECA Consorzio Interuniversitario. Il CINECA, in cui sono consorziati, oltre al Ministero richiedente, sessantanove università e due Enti pubblici di ricerca, essenzialmente realizza sistemi gestionali e servizi a sostegno delle università e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. - PCT: DEROGA PER L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE SUL DOCUMENTO INFORMATICO -
di Andrea Lisi e Sarah Ungaro (N. I_MMXV)
Il Consiglio Nazionale Forense ha richiesto, con lettera del 30 gennaio 2015 al Ministero della Giustizia, di escludere il Processo Telematico e il regime delle notifiche a mezzo PEC non solo dall’ambito di applicazione delle nuove Regole tecniche sul documento informatico, emanate con il DPCM 13 novembre 2014, ma addirittura dal Codice dell’Amministrazione Digitale. - APPUNTI IN TEMA DI CONDIVISIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO E OPEN DATA -
di Sarah Ungaro e Saveria Coronese - LE NUOVE REGOLE SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI FINI DEGLI OBBLIGHI FISCALI -
di Sarah Ungaro - PROCESSO TELEMATICO: LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 -
di Sarah Ungaro - ASSEGNO ELETTRONICO: PARERE POSITIVO DEL CONSIGLIO DI STATO - di Sarah Ungaro ( n.I_MMXIV )
- PIATTAFORME INFORMATICHE PER LE GARE DELLE PPAA: LE ULTIME PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI - di Sarah Ungaro ( n.IV_MMXIII )
- IL DL 69/2013 E IL FUTURO DELL’AGENDA DIGITALE - di Sarah Ungaro ( n.III_MMXIII )