di Andrea Lisi e Silvia Riezzo
La pubblica amministrazione italiana si sta dirigendo sempre più chiaramente verso una modalità “open” di gestione delle informazioni, con un incremento della circolazione e della condivisione dei dati in suo possesso. Gli Open Data costituiscono, infatti, un pezzo fondamentale nelle strategie di e-Government dell’Agenda digitale italiana ed europea, e sono considerati uno strumento cardine per garantire una maggiore trasparenza dell’attività della P.A. e una partecipazione più attiva dei cittadini nei processi decisionali delle amministrazioni pubbliche, ma anche delle potenziali leve per lo sviluppo economico da rendere disponibili agli stakeholder (cittadini, enti, imprese).
Per confermare quest’impressione basta tenere conto di alcuni recenti provvedimenti. Ad esempio la L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito con modificazioni il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” e che, con l’art. 24-quinquies, ha sancito l’obbligo per le PP.AA. di comunicare tra loro, attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni e le società partecipate hanno infatti l’obbligo di trasmettere all’AgID, entro l’1 ottobre ed esclusivamente per via telematica, “l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano”, operazione finalizzata alla costituzione di un catalogo nazionale che permetta alle pubbliche amministrazioni di poter dialogare tra loro per mezzo degli accessi (a titolo gratuito) alle proprie basi di dati, attraverso la cooperazione applicativa.
O ancora le recenti Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (2014) emanate dall’AgID, che hanno l’obiettivo di supportare questo processo di valorizzazione, fornendo alle PP.AA. da un lato un modello per i dati pubblici – corredato di un modello per la relativa metadatazione – e dall’altro uno schema operativo per attuare il modello preposto.
Uno dei punti su cui le Linee guida insistono maggiormente è la necessità di superare la confusione ancora diffusa tra rilascio dei dati aperti e messa a disposizione online di dati pubblici in un portale, tra condivisione dei dati e dati di tipo aperto. Detta confusione porta a trascurare gli aspetti di disaggregazione, neutralità tecnologica e metadatazione completa per quanto riguarda il paradigma Open Data, e di sicurezza e garanzia dell’autenticità e dell’integrità dei dati stessi, nonché i profili privacy, legati alla pubblicazione e alla condivisione di dati pubblici.
Inoltre, mentre la condivisione di dati riguarda solitamente contesti ristretti (P.A. o enti con finalità pubbliche) e agisce sulla base di un determinato scopo di condivisione e su un insieme di dati specifici, inclusi anche i dati personali, i dati aperti, invece, sono tipicamente non riferibili a singole persone e disponibili gratuitamente per l’uso, il riutilizzo e la distribuzione da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, con al massimo la richiesta di indicare la loro fonte di provenienza e di utilizzarli secondo gli stessi termini per cui sono stati licenziati originariamente.
Ovviamente la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico pone non pochi interrogativi circa le reali tutele che in questa progressiva operazione di “apertura” saranno fornite ai dati personali e sulle possibili “manipolazioni” che tale patrimonio potrebbe subire. In effetti, occorre considerare che le comunicazioni imposte dalle norme citate riguardano tutte le basi di dati gestite dalle PP.AA. per il perseguimento dei fini istituzionali, comprese quelle connesse al funzionamento delle amministrazioni stesse (tra cui personale, bilancio, protocollo informatico, gestione documentale, ecc.).
Inoltre, come chiarito anche nelle FAQ dedicate sul sito di AgID, l’invio telematico ad AgID dell’elenco di basi in gestione (ai sensi dell’art. 24-quater del D.L. 90/2014) costituisce in ogni caso un adempimento ulteriore rispetto all’obbligo di effettuare la pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 52, co. 1, del CAD, che impone alle PP.AA. di pubblicare nel proprio sito web, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso e il loro riutilizzo.
Risulta urgente, dunque, un’oculata regolamentazione da parte degli Enti coinvolti, tendente a una maggiore consapevolezza nella condivisione del patrimonio informativo pubblico, sia attraverso una ponderata riflessione sulle finalità di pubblicazione di una determinata tipologia di dati pubblici, sia mediante una corretta individuazione delle opportune modalità di messa a disposizione di tali dati.
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