di Luigi Rufo
l Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (d’ora in avanti “decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 8 del 12 gennaio 2015), concernente le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, rappresenta l’ulteriore passo avanti, nel cronoprogramma normativo dell’Agenda Digitale Italiana, che porta al completamento della fase di attuazione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD) con stretto riferimento al documento informatico e alla sua conservazione (Capo II e Capo III del CAD).
Tale decreto, come già accennato, chiude la fase di attuazione del CAD iniziata nel 2013, che ha visto, in ordine di successione, l’emanazione:
- del DPCM 22 febbraio 2013, che stabilisce le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati;
- i due DPCM del 3 dicembre 2013, recanti, rispettivamente, le regole tecniche in materia di sistema di conservazione e le regole tecniche per il protocollo informatico.
I contenuti del decreto rappresentano una chiave di lettura fondamentale per l’attuazione di un corretto e sicuro processo di gestione e conservazione di un documento informatico. Altresì, si deve sottolineare che le nuove regole da questo introdotte risultano, ad un prima e veloce lettura, in armonia sia con le altre regole tecniche sia con alcuni concetti già contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale.
Avviandoci ora verso una attenta analisi del contenuto di questo provvedimento, si deve in primis chiarire chi ne siano i destinatari.
Ebbene, oltre alle pubbliche amministrazioni espressamente menzionate all’articolo 17, comma 2, in cui il legislatore precisa che le stesse devono adeguare “i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”, nel rispetto e ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale – espressamente richiamato dall’articolo 2, comma 4, del decreto – dette regole si applicano anche ai privati, assumendo pertanto una efficacia erga omnes.
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