di Simonetta Zingarelli e Deborah Montagna
[toggle Title=”DPCM del 22 luglio 2011″]Il DPCM del 22 luglio 2011, relativo alle “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche”, ha stabilito che dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all’articolo 5 bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale.[/toggle]
[dropcaps style=”fancy”]I[/dropcaps]l DPCM del 22 luglio 2011 relativo alle “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche” è stato emanato in attuazione di quanto stabilito dall’art. 5 bis, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale ( D.Lgs. 235/2010) il quale prevede che “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”.
Successivamente a questo DPCM sono intervenute diverse disposizioni volte a definire ulteriormente le regole che le PPAA devono seguire nel percorso della digitalizzazione sulla base degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. In tal senso, infatti, il D.L. 5/2012 (convertito in L. 35/2012) contiene delle norme che stabiliscono gli obiettivi da raggiungere per la realizzazione dell’Agenda Digitale, tra cui le applicazioni necessarie per migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese e per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica, realizzando, in tal modo, un’amministrazione aperta e trasparente.
Il DPCM stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all’articolo 5 bis, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale e, inoltre, specifica che laddove non sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni potranno avvenire mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (art. 3, comma 2, DPCM del 22 luglio 2011), eventualmente allegando la “copia per immagine” del documento analogico costituente l’istanza o la dichiarazione da trasmettere.
Giova rammentare che per le società già dal 29 novembre 2011 è in vigore l’obbligo di iscrivere la propria PEC al Registro delle imprese, inoltre, ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 179/2012(1), entro il 30 giugno 2013 anche le imprese individuali hanno dovuto depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Inoltre, a tal riguardo si segnala che, ai sensi dell’art. 6-bis(2) del CAD, proprio al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio in modalità telematica di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti, è stato istituito l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC(3)), presso il Ministero per lo sviluppo economico. Tale indice nazionale è stato realizzato proprio attraverso l’utilizzo degli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese, gli ordini o i collegi professionali e l’accesso è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nonché a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.
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