di Simonetta Zingarelli
[toggle Title=”INAIL – Circolare n. 3 del 17 gennaio 2014″]Il 17 gennaio scorso l’INAIL ha diffuso una circolare (3/2014) relativa alle comunicazioni e servizi per i quali d’ora in avanti dovranno essere utilizzate esclusivamente modalità telematiche. Mancando adeguati servizi telematici, in base alla normativa vigente (Dpcm 22 luglio 2011, art. 3), si utilizzerà la posta elettronica certificata “per la presentazione di istanze, dichiarazioni e scambio informazioni”.[/toggle]
[dropcaps style=”fancy”]L[/dropcaps]a Circolare Inail n. 3 del 17 gennaio 2014 stabilisce, con riferimento alla progressiva digitalizzazione delle PA, per quali specifiche comunicazioni e servizi dovranno essere utilizzate le modalità di invio esclusivamente telematiche(1). Nel provvedimento si legge, inoltre, che in assenza di appositi servizi telematici, in base alla normativa vigente (DPCM 22 luglio 2011, art. 3), si utilizzi la posta elettronica certificata “per la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni”, e si usi lo stesso mezzo in caso di anomalie del servizio telematico, per effettuare la segnalazione entro i termini di legge, riportando in allegato la copia della schermata di errore restituita dal sistema.
La circolare, in verità è l’ultimo in ordine cronologico di una serie di provvedimenti con cui l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha dato attuazione al programma di informatizzazione relativo alle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPCM 22 luglio 2011. La pianificazione della procedura di digitalizzazione delle diverse comunicazioni verso l’Ente è in essere sin dal gennaio 2012, proprio con l’obiettivo di rendere telematici tali servizi entro i 18 mesi successivi, così come previsto dalla norma(2). I provvedimenti dell’Ente relativi alla informatizzazione di tutte le comunicazioni che avvengono tra le PA e le imprese nascono dal rispetto di quanto previsto dalle norme generali in tema di digitalizzazione.
Già nel Codice dell’amministrazione digitale, fin dalla sua entrata in vigore, era prevista una norma particolarmente importante in cui si stabiliva che cittadini e imprese acquisiscono il diritto a richiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni delle PA(3). In verità tale norma è rimasta inattuata per diverso tempo per questo ci sono stati poi degli ulteriori provvedimenti allo scopo di spingere le PA a dare concreto avvio alle suddette procedure di digitalizzazione.
In tal senso l’articolo 38, comma 5, del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) stabilisce che l’amministrazione finanziaria e gli Enti previdenziali “al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l’utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.”
Successivamente una specifica norma è stata introdotta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs.82/2005). Con la riforma del CAD avvenuta con l’entrata in vigore del D.Lgs. 235/2010, è infatti stato inserito l’art. 5 bis il quale relativamente alle comunicazioni tra imprese e PA ha stabilito che “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”. In attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo è stato poi emanato il DPCM del 22 luglio 2011 relativo alle “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche”. Il DPCM stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all’articolo 5 bis, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale e, inoltre, specifica che laddove non sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni potranno avvenire mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (art. 3, comma 2, DPCM del 22 luglio 2011).
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