di Francesca Panuccio Dattola (N. I_MMXVI)
TAR per l’Umbria, Sezione Prima, sentenza n. 404 dell’8 luglio 2015 e depositata l’11 settembre 2015. La validità e l’efficacia della comunicazione della Segreteria degli uffici giudiziari tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario; ciò in quanto la comunicazione del documento informatico per via telematica, mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata, risulta assistita, sul piano tecnico, dall’utilizzo di protocolli di trasmissione che ne assicurano l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio, tanto che l’art. 48 comma 2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), equipara tale comunicazione alla notificazione per mezzo di posta ordinaria e che l’art. 136, c.p.a. sanziona con la presunzione di conoscenza l’utilizzo della P.E.C.