di Claudio Cazzolla (N. II_MMXVI)
Tribunale di Torino, Ordinanza del 16/01/2016. In tema di contraffazione di marchio posta in essere tramite un sito web, l’art. 120 del C.P.I. non può consentire l’instaurazione del relativo procedimento giurisdizionale presso qualsiasi foro nazionale alla luce della a-territorialità di Internet, ma, per dare certezza e prevedibilità alla regola, va interpretato nel senso che tale norma deroga alle regole generali della competenza per consentire il radicamento della causa nel luogo ove essa abbia un effettivo legame.