di Daniele Tumietto
[toggle Title=”Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66″]Novità sull’obbligo di fatturazione elettronica nel Decreto Legge n. 66/2014 c.d “Decreto IRPEF”: l’obbligo per le aziende che hanno rapporti commerciali con le PP.AA, comprese le PA locali, è stato anticipato dal 6 giugno al 31 marzo 2015. Resta, invece, ferma la data del 6 giugno 2014 per le fatture elettroniche per le PP.AA. centrali.[/toggle]
Il governo Renzi è caratterizzato da un forte spirito innovatore, che trova puntuale applicazione anche nell’evoluzione tecnologica della normativa. In tale contesto va letta la decisione, per tutte le pubbliche amministrazioni, di anticipare dal 6 giugno 2015 al 31 marzo 15 – quindi di 67 giorni (ndr) – l’obbligo della fattura elettronica, che si è attuata grazie all’introduzione dell’art. 25 del D.L. n. 66 del 24/4/14.
Come è oramai noto a tutti, la fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni è entrata in vigore obbligatoriamente dal 6/6/14 nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali e degli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale che sono individuati dell’elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall’ISTAT, entro il 31 luglio di ogni anno, individuato ai sensi dell’art. 1, co. 5 della L. n.311 del 30/12/04.
La disposizione normativa che ha introdotto la fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni nasce dal Quadro Strategico della Commissione Europea “i2010” che ha definito gli orientamenti strategici di massima per la società dell’informazione ed i media, perseguendo le seguenti quattro le priorità fondamentali:
- garantire alla fatturazione elettronica un quadro giuridico coerente,
- ottenere un’adozione massiva con la partecipazione delle piccole e medie imprese,
- promuovere la più ampia diffusione tra partner commerciali che emettono fattura elettronica,
- promuovere uno standard comune di fatturazione, la cosiddetta “interoperabilità semantica” tra i formati esistenti.
In Italia l’adozione della fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni ha anche l’obiettivo di attuare, tramite la Ragioneria Generale dello Stato (che coordina e sovraintende tutto il processo) il monitoraggio della finanza pubblica in generale, e dei pagamenti effettuati nei confronti dei soggetti che hanno debiti insoluti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in particolare.
Per assicurare la tracciabilità effettiva dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse, oltre a contenere le indicazioni previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 26/10/72, devono indicare:
- il “codice identificativo di gara”, o CIG, con l’eccezione rappresentata dalle esclusioni previste dalla L. n. 136 del 13/8/10;
- il “codice unico di progetto”, o CUP, riguardante le fatture emesse per le opere pubbliche, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero gli interventi finanziati da contributi comunitari e tutti gli altri casi previsti ai sensi dell’art. 11 della L. n.3 del 16/1/03.
I dati relativi a CIG e CUP se non valorizzati, cioè inseriti nel tracciato della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, determineranno come conseguenza che il Sistema Di Interscambio (SDI) non potrà generare scarti, ma sarà invece la pubblica amministrazione che riceve la fattura elettronica che potrà giustificare il mancato pagamento della stessa nel caso in cui la prestazione/fornitura fatturata rientri nel perimetro assoggettato alla normativa sulla tracciabilità. Quindi dovrà richiedere al fornitore una nota di accredito e l’emissione di una nuova fattura completa di tutti i dati richiesti.
È giusto osservare che questi codici erano già stati considerati come da indicare tra i “dati facoltativi” nel Decreto interministeriale n. 55 del 3/4/13 nella parte in cui si definivano i dati presenti nel tracciato della fattura elettronica (Allegato A).
Le predette indicazioni sono importanti e tassative, perché la loro assenza comporta l’impossibilità di ottenere il pagamento della fattura da parte delle pubbliche amministrazioni che non potranno in alcun modo pagare le fatture elettroniche incomplete.
Come spesso (purtroppo) capita in Italia, la norma principale demanda a regolamenti attuativi da pubblicare successivamente alla legge per la regolamentazione di particolari casistiche. Uno di questi casi è rappresentato dall’obbligo di emettere la fattura elettronica generalizzato che però non vale per i soggetti non residenti per i quali la disciplina operativa è demandata ad un decreto che non è stato ancora pubblicato.
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