[toggle Title=”Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012″]L’art. 17 del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2012 n. 221 e rubricato “Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”, ha introdotto l’obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata nelle comunicazioni previste per la dichiarazione di fallimento e le altre procedure concorsuali.[/toggle]
[dropcaps style=”fancy”]L[/dropcaps]’articolo 17 del D.L. n. 179 18 ottobre 2012, ha cambiato in modo molto incisivo la gestione delle procedure concorsuali attraverso l’introduzione dell’obbligo di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria. Tale obbligo riguarda tutte le procedure che risultavano aperte alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2012) e a quelle pendenti alla medesima data qualora non sia stata effettuata la comunicazione prevista rispettivamente dagli artt. 92, 171, 207 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, e dall’art. 22 del D.Lgs. n. 270 del 8 luglio 1999. Le genesi della nuova normativa risiede nel fatto di attivare un sistema di comunicazioni e di invio di documenti a mezzo di email che possano assumere valore legale, in quanto sia possibile attribuire certezza (a chi trasmette) dell’avvenuta consegna della email e che il suo contenuto sia immodificabile: in sostanza la PEC nelle procedure concorsuali sostituisce la tradizionale raccomandata.
L’indirizzo di PEC non è gratuito e si acquisisce con specifica richiesta ad un soggetto abilitato al rilascio. Tutti i soggetti, persone fisiche e/o società ed enti, che esercitano un’attività d’impresa arte e professione sono obbligati ad averne uno. È importante sottolineare che la PEC ha valenza definita, pertanto il titolare deve provvedere al tempestivo rinnovo. Il mancato rinnovo comporta la perdita dell’indirizzo, con la necessità di procedere alla richiesta di un nuovo indirizzo da registrare nuovamente al registro imprese per i soggetti ivi iscritti.
Il mancato rinnovo, inoltre, può comportare la mancata ricezione del massaggio per colpa attribuibile al destinatario al quale il messaggio s’intende legittimante inviato, con tutte le conseguenze del caso nell’ambito delle procedure concorsuali. L’indirizzo di PEC non deve essere sottovalutato poiché le norme gli attribuiscono una rilevanza giuridica non controvertibile. Ne consegue che la casella deve essere controllata frequentemente per verificare l’esistenza di messaggi ricevuti dei quali è necessario prendere debita conoscenza.
Gli obblighi che le norme pongono a carico del curatore sono numerosi e, innanzitutto, va evidenziato che il curatore di fatto diventa una sorta di ufficio distaccato della cancelleria del tribunale. Questo perché è lui che riceve le istanze comunicazioni dei creditori ed è lui che trasmette tutte le comunicazioni ai creditori.
La nuova normativa impone al curatore entro dieci giorni dalla nomina, e non dall’accettazione, di comunicare al Registro delle Imprese la propria PEC. È necessario che il curatore proceda a richiedere un indirizzo di PEC specifico per ogni eventuale procedura in modo che la corrispondenza relativa ad ogni singola procedura sia raccolta tutta e esclusivamente nella propria casella. Il curatore quindi, potrà procedere alla comunicazione della PEC al registro delle imprese (esclusivamente in via telematica tramite la procedura COMUNICA, compilando il quadro “Comunicazione indirizzo PEC”), dopo aver acquisito l’indirizzo dedicato. La pratica presso il registro delle imprese è gratuita.
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